Surroga Mutuo Aziendale
Aziende, imprese e società possono ricorrere alla surrogazione o portabilità del mutuo? In quali casi?
Aziende, imprese e società possono ricorrere alla surrogazione o portabilità del mutuo? In quali casi?
La normativa vigente in tema di surrogazione del mutuo è contenuta nell'articolo 120 quater del Testo Unico Bancario. Il TUB ha recepito tutte le novità introdotte dal Decreto Bersani Bis in poi e, ad oggi, contiene tutte le norme che regolamentano la surroga o portabilità dei mutui.
La legge dispone che le norme riguardanti la surrogazione contenute nell'art.120-quater del TUB "si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11".
Per capire, quindi, se i mutui aziendali, richiesti da imprese e società, possono essere surrogati, bisogna approfondire il concetto di "microimpresa".
La definizione di micro impresa è contenuta nel DL n.11 del 27/1/2010: "micro-impresa è l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE".
Occorre quindi rifarsi alla Raccomandazione 2003/361/CE tramite cui la Commissione Europea ha specificato i criteri per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI).
Innanzitutto "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica."
Si definisce poi "microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".
Note: il fatturato annuo è quello contenuto alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile, mentre il bilancio annuo corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale. Per quanto riguarda il limite dei 10 occupati, vengono considerati "occupati" i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza.
Fatte queste premesse, possono usufruire della surrogazione del mutuo solo le aziende e le società che (a prescindere dalla loro forma giuridica) rientrino nella fattispecie delle "microimprese", e cioè rispettino entrambi questi requisiti: avere meno di 10 dipendenti e avere un fatturato annuo o un totale di bilancio inferiore o uguale a 2 milioni di euro.